Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Le modifiche introdotte con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle attivita' interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2019 Il Ministro dell'interno: Salvini