Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le modifiche introdotte  con  gli  articoli  1,  2,  3  e  4  si
applicano alle  attivita'  interessate  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Il presente decreto entra in vigore  il  centottantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2019 
 
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