Art. 5 
 
                      Limitazioni ed eccezioni 
 
  1. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le
societa' di mutuo soccorso che  deliberano  il  proprio  scioglimento
entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2019/2020
sono tenute al pagamento  del  contributo  minimo,  ferma  -  per  le
societa' cooperative,  ricorrendone  la  fattispecie,  l'applicazione
delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e  6  del  presente
decreto. 
  2. Il termine del pagamento per le societa' cooperative, le  banche
di credito cooperativo e le  societa'  di  mutuo  soccorso  di  nuova
costituzione e' di  novanta  giorni  dalla  data  di  iscrizione  nel
registro delle imprese. La  fascia  contributiva,  in  tal  caso,  e'
determinata sulla base  dei  soli  parametri  rilevabili  al  momento
dell'iscrizione nel registro delle imprese. 
  3.  Sono  esonerate  dal  pagamento  del  contributo  le   societa'
cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di  mutuo
soccorso iscritte nel registro delle  imprese  dopo  il  31  dicembre
2019.