Art. 5 Presentazione richiesta prelievo campione - Prelievo campione dalla relativa partita 1. Per le DOCG e per le DOC per le quali sono previsti esami analitici e organolettici sistematici, il detentore della partita che intende ottenere la certificazione presenta preventivamente apposita richiesta per via telematica, in conformita' all'allegato 1, all'organismo di controllo, indicando gli elementi identificativi della stessa partita di cui all'art. 4, comma 1, come presenti nel «registro telematico». La richiesta e' presentata non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata. Fatto salvo il rispetto del termine previsto per l'immissione al consumo dallo specifico disciplinare di produzione, la predetta richiesta di prelievo puo' essere effettuata antecedentemente all'imbottigliamento della stessa partita. Detta possibilita' e' esclusa per vini spumanti e frizzanti elaborati in bottiglia. 2. Ai fini degli esami analitici per i vini IGT e degli esami analitici e organolettici dei vini DOC per i quali sono previsti controlli a campione, il prelievo e' disposto dall'organismo di controllo, conformemente alle condizioni e con le modalita' operative stabilite nello specifico piano dei controlli. Limitatamente ai vini atti a diventare DOC, qualora la partita non abbia raggiunto le caratteristiche organolettiche minime al consumo previste dal disciplinare, il detentore chiede all'organismo di controllo un nuovo prelievo ai soli fini dell'esame organolettico, antecedentemente alla commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo, avvalendosi della procedura di cui al comma 1. 3. Nel caso dei vini «novelli» e di altre tipologie di vini DO che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo a partire dalla vendemmia la richiesta di prelievo e' presentata antecedentemente alla denuncia di produzione delle uve, dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. L'organismo di controllo, una volta verificata la regolare presa in carico sul registro telematico delle partite in questione provvede ad effettuare gli opportuni controlli. 4. Il prelievo dei campioni e' programmato ed effettuato a cura dell'organismo di controllo. 5. Il campionamento di ciascuna partita e' effettuato dal personale ispettivo incaricato dall'organismo di controllo, di seguito denominato «prelevatore», nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi commi. 6. Il prelevamento del campione dalla partita, cosi' come identificata all'art. 4, comma 1, per la quale e' stata dichiarata dal detentore l'uniformita' qualitativa, e' effettuato a sondaggio sull'intera partita, assicurando che il campione stesso sia rappresentativo dell'intera partita. 7. Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia, qualora la porzione di prodotto da aggiungere successivamente alla sboccatura non sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo di cui all'allegato XIV, parte A, del regolamento CE n. 607/2009, il prelievo puo' essere effettuato precedentemente all'operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il prelievo degli esemplari di campione all'uopo sboccati. 8. Qualora trattasi di campione di vino spumante o di vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo puo' essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, prima dell'imbottigliamento, direttamente dall'autoclave, adottando apparecchiature atte a far si' che l'operazione avvenga senza perdita di pressione. 9. Per l'espletamento delle operazioni di prelievo, il prelevatore ha diritto di accedere nei locali dove e' conservata la partita di vino e preliminarmente al prelievo provvede ad identificare la partita, cosi' come individuata all'art. 4, comma 1. A tal fine, mediante apposito riscontro con gli elementi inseriti nel «registro telematico», accerta la provenienza del prodotto, la tipologia, la sua rispondenza quantitativa, nonche' l'ubicazione delle partite del vino oggetto di prelievo. 10. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformita' tra la consistenza e gli elementi identificativi della partita rispetto a quelli risultanti dagli elementi inseriti nel «registro telematico» sospende le operazioni di prelevamento e procede secondo quanto previsto dal piano dei controlli autorizzato. 11. Effettuati gli accertamenti di cui al comma 9, il prelevatore, in caso di vini DO provvede al prelevamento del campione in sei esemplari. Tali esemplari sono cosi' utilizzati: a) uno e' affidato al detentore della partita; b) uno e' destinato all'esame chimico-fisico; c) uno e' destinato all'esame organolettico; d) uno e' conservato per l'eventuale esame da parte della commissione di appello; e) due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte dell'organismo di controllo, per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici. 12. Per il prelievo del campione ai fini dell'esame analitico dei vini IGT ed ai fini della ripetizione dell'esame organolettico dei vini DOCG e dell'espletamento del solo esame analitico o del solo esame organolettico dei vini DO, il campione e' prelevato in quattro esemplari. 13. La capacita' dei recipienti per i singoli esemplari del campione e' compresa tra 0,375 e 1 litro; gli stessi recipienti sono chiusi ermeticamente. Per i recipienti gia' confezionati dal produttore-imbottigliatore si procede al prelevamento delle confezioni esistenti per numero di pezzi e volume corrispondenti. 14. Sulla chiusura di ogni recipiente e' apposto un sigillo cartaceo recante la dizione: «vino DOC o DOCG o IGT - campione di controllo esente da documento di accompagnamento ai sensi della vigente normativa», completato da un'ala staccabile nella quale figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo della partita e le firme del prelevatore e dell'incaricato dell'azienda che assiste al prelievo. Puo' essere utilizzato altro dispositivo alternativo al sigillo cartaceo, a condizione che ciascun esemplare di campione sia sigillato e munito di contrassegno indelebile riportante i seguenti dati identificativi, in maniera tale da essere collegato inequivocabilmente al verbale di campionamento corrispondente: numero e data del verbale di prelievo, entita' della relativa partita, eventuale codice aggiuntivo. 15. Al momento del prelievo e' redatto, in duplice copia, un verbale conforme al modello di cui all'allegato 2, dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento; c) nominativo del prelevatore; d) denominazione dell'azienda e relativo indirizzo; e) nominativo del titolare dell'azienda o di un suo fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento; f) modalita' di prelevamento, specificando che le stesse hanno garantito l'uniformita' qualitativa di cui al comma 6; g) descrizione della partita di vino: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti; h) dichiarazione attestante che tutti gli esemplari di campione asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l'apposizione sulle apposite ali staccabili delle firme del prelevatore e del responsabile dell'azienda o che sono stati sigillati, contrassegnati ed identificati con un sistema alternativo in conformita' al comma 14; i) indicazione relativa al numero d'ordine del prelievo della stessa partita, indicando «primo prelievo» o «prelievo per la ripetizione dell'esame organolettico di partita DOCG» o «prelievo per partita gia' giudicata non idonea all'esame chimico-fisico» o «prelievo per partita gia' giudicata rivedibile all'esame organolettico». 16. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore e dall'incaricato dell'azienda. 17. Delle due copie del verbale, una copia e' consegnata all'azienda e la seconda copia rimane all'organismo di controllo, unitamente agli esemplari di campione. 18. I campioni sono presi in carico e conservati a cura dell'organismo di controllo. 19. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste negli specifici disciplinari di produzione, le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame analitico e organolettico o analitico, fatta eccezione per eventuali cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali che non consentono il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione stabiliti nel presente decreto. In tali casi i relativi travasi o spostamenti, in ogni caso nell'ambito della zona di vinificazione delimitata dallo specifico disciplinare di produzione, sono preventivamente comunicati all'organismo di controllo ed i relativi elementi identificativi sono inseriti nel «registro telematico».