Art. 5. Qualificazione e trattazione degli affari 1. Il segretario generale assegna gli affari al dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000. 2. Il dirigente del dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa segnala al segretario generale, anche ai fini di una diversa qualificazione dell'affare, l'opportunita' di una sua riassegnazione ad un diverso dipartimento, servizio o unita' organizzativa. 3. Le assegnazioni e la qualificazione attribuita agli affari sono annotate e aggiornate costantemente nel sistema informativo del Garante. 4. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa tratta l'affare assegnato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente regolamento e da altri regolamenti approvati dal Garante.