Art. 5 
 
             Condizioni per l'accesso all'aiuto tramite 
                    fondi per il venture capital 
 
  1. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi per  il  venture
capital, i soggetti indicati al comma 101 dell'art. 1 della legge  11
dicembre 2016, n. 232, presso i quali  sono  costituiti  i  piani  di
risparmio  a  lungo  termine  di  cui  al  presente  decreto,  devono
acquisire,  dagli  stessi  fondi  per   il   venture   capital,   una
dichiarazione, sottoscritta dal legale  rappresentante,  che  attesta
che il fondo medesimo soddisfa  i  requisiti  previsti  dall'art.  1,
comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi di fondi per  il
venture capital, i predetti soggetti presso i quali sono costituiti i
piani devono acquisire dagli stessi fondi di fondi una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante,  che  attesti  che  il  fondo
medesimo soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1,  lettera
f), del presente decreto. I medesimi fondi di fondi acquisiscono  dai
fondi per il venture  capital  una  dichiarazione,  sottoscritta  dal
legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo  soddisfa  i
requisiti previsti dall'art. 1, comma 213, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. 
  3. I fondi per il  venture  capital  devono  acquisire,  dalle  PMI
oggetto di investimento, una dichiarazione, sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa, che attesti che la medesima PMI  non  ha
ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo  di
qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio  superiore
a 15 milioni di euro. 
  4. Nella dichiarazione di cui al comma 3 deve risultare,  altresi',
che la PMI, al momento dell'investimento iniziale: 
    a) non e' quotata; 
    b) soddisfa una delle seguenti condizioni: 
      i) non ha operato in alcun mercato; 
      ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette  anni  dalla
prima vendita commerciale; 
      iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento
del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il
lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato
geografico, e' superiore al 50 per  cento  del  suo  fatturato  medio
annuo registrato negli ultimi cinque anni. 
  5. I fondi per il  venture  capital  possono  investire  nelle  PMI
ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al  comma  4,
lettera b), punto ii), se il piano aziendale iniziale lo prevede e se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) non e' superato l'importo di cui al comma 3; 
    b) l'impresa non e' diventata collegata di un'altra  impresa,  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n), a meno che la  nuova  impresa
risultante sia una PMI. 
  6. Ai fini del presente  articolo  i  predetti  fondi,  al  momento
dell'investimento iniziale, devono acquisire il piano aziendale dalla
PMI  oggetto  di  investimento  e,  al  momento  di  effettuare   gli
investimenti ulteriori, una dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa, che attesti il rispetto delle condizioni
di cui al comma 5, alle lettere a) e b). 
  7. I fondi per il venture capital possono acquistare quote o azioni
di  una  PMI  ammissibile  da  un  investitore  precedente  solo   in
combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al  50  per
cento dell'ammontare complessivo dell'investimento.