Art. 5 Finanziamenti agevolati 1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 4 sono concessi finanziamenti a tasso zero, nella misura massima del 70% dei costi/spese sostenuti per le grandi imprese e del 85% per le PMI. 2. Per i progetti realizzati da piu' imprese in forma associata, tale percentuale e' aumentata del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' dell'70% dei costi del progetto. 3. I finanziamenti sono comunque concessi ed erogati nel rispetto dei limiti delle intensita' massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione. 4. I finanziamenti concessi sulla base del presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi/spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento «de minimis».