Art. 5 
 
                       Finanziamenti agevolati 
 
  1. Per la  realizzazione  dei  progetti  di  cui  all'art.  4  sono
concessi finanziamenti a tasso zero, nella misura massima del 70% dei
costi/spese sostenuti per le grandi imprese e del 85% per le PMI. 
  2. Per i progetti realizzati da piu' imprese  in  forma  associata,
tale percentuale e' aumentata del 5% per le grandi imprese e del  10%
per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga  da  sola  piu'
dell'70% dei costi del progetto. 
  3. I finanziamenti sono comunque concessi ed erogati  nel  rispetto
dei  limiti  delle  intensita'  massime  previste  dalla   disciplina
comunitaria in materia di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione. 
  4. I finanziamenti concessi sulla base  del  presente  decreto  non
sono cumulabili con  altre  agevolazioni  pubbliche  concesse  per  i
medesimi  costi/spese,  incluse  quelle  concesse  sulla   base   del
regolamento «de minimis».