(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                 Metodo di ottenimento del prodotto 
 
    Il bestiame il cui latte  e'  destinato  alla  trasformazione  in
formaggio «Asiago» non deve essere alimentato  con  i  foraggi  ed  i
mangimi di seguito indicati:  
      foraggi: 
        erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco; 
        foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola; 
        erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati; 
        frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale
freschi e conservati umidi; 
        ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi; 
        sottoprodotti delle  industrie  di  fermentazione  freschi  e
conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.); 
        sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da
zucchero fresche ed insilate; 
        sottoprodotti    dell'industria     di     macellazione     e
dell'allevamento: residui  vari,  tal  quali  o  associati  ad  altri
foraggi.  
      mangimi: 
        farine di carne, pesce e di penne; 
        farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli; 
        ortaggi e frutta essiccati; 
        sottoprodotti  essiccati  della  lavorazione  industriale  di
ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi,  castagne,
pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce); 
        sottoprodotti   dell'industria    saccarifera:    concentrato
proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate  essiccate  ed
altri; 
        sottoprodotti  essiccati  dell'industria  di   fermentazione:
borlande, residui di fermentazione ed altri; 
        urea, urea-fosfato, biureto (ad uso zootecnico); 
        cotone.  
    Almeno il 50% della razione alimentare  in  sostanza  secca  deve
essere prodotta all'interno della zona geografica descritta  all'art.
3 del presente disciplinare. 
    Almeno il 50% della sostanza secca della razione alimentare  deve
essere apportata da foraggi.  
    Qualora il latte  sia  destinato  alla  produzione  di  formaggio
«Asiago» che si fregia della menzione «prodotto  della  montagna»  e'
altresi' vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.  
    Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia «Fresco» che in quella
«Stagionato», viene prodotto con  latte  conforme  alle  disposizioni
sanitarie vigenti in materia. 
    Il  latte  deve  essere  stoccato  in  caseificio  a  temperatura
compresa fra i 4 e gli 11°C. 
    Il  latte  destinato  alla  produzione  di   formaggio   «Asiago»
«prodotto della  montagna»  puo'  essere  stoccato  alle  temperature
determinate dalle condizioni ambientali naturali. 
    Il latte deve essere raccolto entro  trentasei  ore  dalla  prima
mungitura. Per la produzione del formaggio  «Asiago»  che  si  fregia
della menzione  «prodotto  della  montagna»,  il  latte  deve  essere
raccolto entro il termine massimo  di  quarantotto  ore  dalla  prima
mungitura. 
    Il latte va trasformato entro  quarantotto  ore  dall'entrata  in
caseificio.  
    Per la produzione del formaggio «Asiago Fresco» viene  utilizzato
latte,  derivante  da  una  o  piu'  mungiture  consecutive,   crudo,
termizzato o pastorizzato secondo le vigenti normative.  
    Per  la  produzione  di  formaggio  «Asiago   Stagionato»   viene
utilizzato latte derivante da piu' mungiture consecutive parzialmente
scremate per affioramento, o derivante da piu' mungiture  consecutive
di cui una parzialmente scremata per  affioramento,  o  da  una  sola
mungitura pure parzialmente scremata per  affioramento.  Puo'  essere
utilizzato  latte  crudo,  o  termizzato  a  57/68°C  con   parametro
analitico della fosfatasi positivo.  Non  sono  consentiti  ulteriori
trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente
disciplinare di produzione.  
    Il latte posto  in  lavorazione  per  la  produzione  di  «Asiago
Fresco» deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve  essere
costituita da latte intero, fermenti lattici o  lattoinnesto,  caglio
bovino o coagulante vegetale ed eventualmente  modeste  quantita'  di
cloruro di sodio.  Durante  la  lavorazione  possono  essere  inoltre
aggiunte,  per  esigenze  tecnologiche,  delle  quantita'  di   acqua
potabile.  
    Il latte posto  in  lavorazione  per  la  produzione  di  «Asiago
Stagionato» deve essere latte parzialmente scremato per  affioramento
e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte  parzialmente
scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino o coagulante
vegetale ed eventualmente modeste quantita' di cloruro di sodio.  
    L'uso  del  lisozima  (E1105)  e'  in  ogni  caso  vietato  nella
produzione del formaggio «Asiago».  
    Nella trasformazione del latte in «Asiago Fresco» sono rispettati
i seguenti parametri tecnologici: 
      temperatura di coagulazione: 35/40°C; 
      taglio della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del  caglio
fino alla dimensione di noce/nocciola; 
      temperatura di semicottura: 44°C +/- 2°C; 
      pressatura per massimo 12 ore. 
    Nella  trasformazione  del  latte  in  «Asiago  Stagionato»  sono
rispettati i seguenti parametri tecnologici: 
      temperatura di coagulazione: 33/37°C; 
      taglio della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del  caglio
fino alla dimensione di nocciola o inferiore; 
      temperatura di semicottura: 47°C +/- 2°C.  
    Gli sfridi o ritagli di cagliata di  lavorazioni  precedenti  non
sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio «Asiago».  
 
Modalita' di conservazione e stagionatura. 
 
    La salatura, qualora non sia gia' stata ultimata in pasta,  viene
completata a secco o in salamoia a 20° +/- 2° Be.  
    La stagionatura minima dell'«Asiago Fresco» e'  di  giorni  venti
dalla data di produzione.  
    La stagionatura minima  dell'«Asiago  Stagionato»  e'  di  giorni
novanta dalla data di produzione.  
    La stagionatura minima dell'«Asiago» che si fregia della menzione
«prodotto della montagna» e' di giorni novanta dall'ultimo giorno del
mese di produzione per l'«Asiago Stagionato» e di giorni trenta dalla
data di produzione per l'«Asiago Fresco».  
    La  stagionatura  deve  avvenire  all'interno   della   zona   di
produzione stessa in magazzini aventi  temperature  non  inferiori  a
5°C.  
    Il formaggio «Asiago», che utilizza la menzione  «prodotto  della
montagna», deve essere stagionato in aziende  ubicate  in  territorio
montano, in locali che possono  avere  condizioni  di  temperatura  e
umidita' determinate dalle condizioni ambientali naturali.