Art. 5 
 
  Nell'art. 3, comma 2, punto 2, la seconda frase e' sostituita dalla
seguente: 
    «Tale  autorizzazione  viene  concessa,  oltre  che  sulla   base
dell'accertamento del rispetto da parte  degli  operatori  di  quanto
disposto all'art. 3, comma 1, del presente decreto, qualora il  piano
di gestione preveda fasi di produzione  o  periodi  di  manipolazione
differenziati per gli animali allevati con  metodo  biologico  e  non
biologico.».