Art. 5 Nell'art. 3, comma 2, punto 2, la seconda frase e' sostituita dalla seguente: «Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 3, comma 1, del presente decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.».