Art. 5 Pagamento del prezzo in luogo della cessione in permuta 1. In caso di sopravvenute esigenze istituzionali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di adempiere al contratto mediante pagamento, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto in luogo della cessione in permuta dei materiali ovvero delle prestazioni pattuite.