Art. 5 Misura degli indennizzi 1. L'indennizzo e' determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell'ammontare dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato. 2. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarieta', l'indennizzo e' determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell'ammontare dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato nonche' la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un buono del Tesoro poliennale di durata equivalente comunicata dal FITD, determinata ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di piu' investitori, in mancanza di disposizioni diverse, le quote dei crediti dei partecipanti si intendono uguali. 4. Gli aventi diritto provvedono all'aggiornamento di dati, informazioni e documenti in caso di variazione di quelli precedentemente presentati.