(( Art. 5 quater 
 
                      Proroga di mutui scaduti 
 
  1. Al fine di consentire il completamento  di  opere  di  interesse
pubblico,  le  somme  residue  relative  ai  mutui  che  sono   stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, il cui piano di rimborso e' scaduto il 31 dicembre  2018  e  che
pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari,
possono  essere   erogate   anche   successivamente   alla   scadenza
dell'ammortamento dei predetti  mutui  ai  fini  della  realizzazione
degli interventi  riguardanti  l'opera  oggetto  del  mutuo  concesso
ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei
diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo  di
ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e'  effettuata  dalla
Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021,  su  domanda
dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei  Ministeri  competenti,
sulla base dei documenti giustificativi  delle  spese  connesse  alla
realizzazione delle predette opere. ))