(( Art. 5 quinquies 
 
          Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture 
 
  1. In considerazione della straordinaria necessita' ed  urgenza  di
assicurare la  celere  cantierizzazione  delle  opere  pubbliche,  e'
istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per  azioni
denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale  pari  a
10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e
delle finanze,  su  cui  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti esercita il controllo di  cui  all'articolo  16  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  La
societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con  le  strutture
interessate del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ha
per  oggetto  il  supporto  tecnico-amministrativo   alle   direzioni
generali  in  materia  di  programmi  di  spesa  che   prevedano   il
trasferimento  di  fondi  a  regioni  ed  enti  locali  e  che  siano
sottoposti alle Conferenze di cui al decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281.  Le  risorse  destinate  alle  convenzioni  di  cui  al
presente comma sono erogate alla societa' su un  conto  di  tesoreria
intestato alla medesima societa',  appositamente  istituito,  con  le
modalita'  previste  dalle  medesime  convenzioni.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  designa  il  consiglio  di
amministrazione. 
  2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e
con oneri a carico della societa' stessa  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, di  personale  proveniente  dalle
pubbliche amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della
disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle
materie oggetto d'intervento della societa' medesima. 
  3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni  di
euro per l'anno 2019  e  a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  A  tal  fine,  al  terzo  periodo
dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le
parole: «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere  dall'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 11,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro  a  decorrere
dall'anno 2020»; 
  b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. ))