Art. 5 
 
 
              Norme in materia di rigenerazione urbana 
 
  1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del
consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio
edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto
patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di
demolizione e ricostruzione: 
    a) (soppressa); 
    b) all'articolo 2-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo  il  comma  1
sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio. 
      1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle
distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata
assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume
dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo.»; 
  b-bis) le disposizioni di  cui  all'articolo  9,  commi  secondo  e
terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti  esclusivamente  alle
zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9. 
  1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione  delle
aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  14  marzo
2001, n. 80, e'  rifinanziata  per  l'importo  di  euro  500.000  per
ciascuno degli  anni  dal  2019  al  2025.  All'onere  derivante  dal
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  1-ter. Le risorse disponibili  relative  al  finanziamento  per  la
riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni
di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente  pari
a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018
ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato
di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nella missione «Casa e  assetto  urbanistico»,  programma  «Politiche
abitative, urbane e territoriali»,  sono  conservate  nel  conto  dei
residui passivi  per  essere  iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di
bilancio dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  in
conto residui. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2-bis, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia - Testo A), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis ( (L). Deroghe in materia  di  limiti  di
          distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza
          statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
          diritto di proprieta' e  alle  connesse  norme  del  codice
          civile e alle disposizioni integrative,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,
          con proprie leggi e regolamenti,  disposizioni  derogatorie
          al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
          n. 1444, e possono  dettare  disposizioni  sugli  spazi  da
          destinare  agli   insediamenti   residenziali,   a   quelli
          produttivi, a quelli riservati alle  attivita'  collettive,
          al verde e ai parcheggi, nell'ambito  della  definizione  o
          revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
          assetto  complessivo  e  unitario  o  di  specifiche   aree
          territoriali. 
                1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
          orientare i comuni nella definizione di limiti di  densita'
          edilizia, altezza e distanza dei  fabbricati  negli  ambiti
          urbani consolidati del proprio territorio. 
                1-ter. In ogni caso di intervento  di  demolizione  e
          ricostruzione,  quest'ultima  e'  comunque  consentita  nel
          rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche'
          sia effettuata  assicurando  la  coincidenza  dell'area  di
          sedime e del volume dell'edificio  ricostruito  con  quello
          demolito,    nei    limiti    dell'altezza    massima    di
          quest'ultimo.». 
              - Si riporta l'art. 9, del  decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
          di  densita'  edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i
          fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli
          insediamenti residenziali e produttivi e spazi  pubblici  o
          riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o  a
          parcheggi da osservare ai fini della formazione  dei  nuovi
          strumenti  urbanistici  o   della   revisione   di   quelli
          esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n.
          765): 
                «Art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati).  -  Le
          distanze  minime  tra  fabbricati  per  le   diverse   zone
          territoriali omogenee sono stabilite come segue: 
                  1)  Zone  A):  per  le  operazioni  di  risanamento
          conservativo  e  per  le  eventuali  ristrutturazioni,   le
          distanze tra gli edifici non  possono  essere  inferiori  a
          quelle intercorrenti tra i volumi  edificati  preesistenti,
          computati senza tener conto di  costruzioni  aggiuntive  di
          epoca recente  e  prive  di  valore  storico,  artistico  o
          ambientale; 
                  2)  Nuovi  edifici  ricadenti  in  altre  zone:  e'
          prescritta in tutti i casi la distanza minima  assoluta  di
          m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 
                  3) Zone C):  e'  altresi'  prescritta,  tra  pareti
          finestrate di edifici antistanti, la distanza  minima  pari
          all'altezza del fabbricato piu' alto; la norma  si  applica
          anche quando una sola parete sia  finestrata,  qualora  gli
          edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. 
                Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano
          interposte strade destinate al traffico  dei  veicoli  (con
          esclusione della viabilita' a fondo cieco  al  servizio  di
          singoli edifici o di insediamenti) - debbono  corrispondere
          alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
                  ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a
          ml. 7; 
                  ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa
          tra ml. 7 e ml. 15; 
                  ml. 10 per lato, per strade di larghezza  superiore
          a ml. 15. 
                Qualora  le  distanze  tra  fabbricati,  come   sopra
          computate, risultino inferiori all'altezza  del  fabbricato
          piu' alto,  le  distanze  stesse  sono  maggiorate  fino  a
          raggiungere la misura  corrispondente  all'altezza  stessa.
          Sono ammesse  distanze  inferiori  a  quelle  indicate  nei
          precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
          oggetto  di   piani   particolareggiati   o   lottizzazioni
          convenzionate con previsioni planovolumetriche.». 
              - La legge 14 marzo 2001, n. 80  (Interventi  a  favore
          del comune di Pietrelcina), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001. 
              - La legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          2017, S.O. n. 62/L.