Art. 5 sexies 
 
 
          Disposizioni urgenti per gli edifici condominial 
                degradati o ubicati in aree degradate 
 
  1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal  comune  nel
cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile,
la nomina di un  amministratore  giudiziario  puo'  essere  richiesta
anche  dal  sindaco   del   comune   ove   l'immobile   e'   ubicato.
L'amministratore giudiziario  assume  le  decisioni  indifferibili  e
necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. 
  2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al
comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi
dell'articolo  50,   comma   5,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  nel  quadro  della  disciplina  in  materia  di
sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1105, del codice civile: 
                «Art. 1105 (Amministrazione). - Tutti i  partecipanti
          hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa
          comune. 
                Per  gli  atti  di   ordinaria   amministrazione   le
          deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata
          secondo il valore delle loro quote, sono  obbligatorie  per
          la minoranza dissenziente. 
                Per   la   validita'   delle   deliberazioni    della
          maggioranza si richiede  che  tutti  i  partecipanti  siano
          stati   preventivamente   informati   dell'oggetto    della
          deliberazione. 
                Se non si  prendono  i  provvedimenti  necessari  per
          l'amministrazione della cosa comune  o  non  si  forma  una
          maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non  viene
          eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita'
          giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e  puo'
          anche nominare un amministratore.». 
              - Si riporta l'art. 50, comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 50 (Competenze del  sindaco  e  del  presidente
          della provincia). - (Omissis). 
                5. In particolare, in caso di emergenze  sanitarie  o
          di igiene pubblica a  carattere  esclusivamente  locale  le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale rappresentante della comunita'  locale.  Le  medesime
          ordinanze sono adottate dal sindaco,  quale  rappresentante
          della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
          di interventi volti a superare situazioni di grave  incuria
          o degrado del territorio, dell'ambiente  e  del  patrimonio
          culturale o di pregiudizio del decoro e  della  vivibilita'
          urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
          della tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,  anche
          intervenendo in materia di  orari  di  vendita,  anche  per
          asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche.   Negli   altri   casi    l'adozione    dei
          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di
          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo
          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali. 
                (Omissis).». 
              -  Il   decreto-legge   20   febbraio   2017,   n.   14
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle
          citta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42  del  20
          febbraio 2017, e' stato convertito, con modificazioni dalla
          legge 18 aprile 2017,  n.  48,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017.