Art. 5 Elenco dei manager qualificati e delle societa' di consulenza 1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sono dettagliati modalita' e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle societa' di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del presente decreto. 2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali; b) essere accreditate negli elenchi dei manager dell'innovazione istituti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalita' analoghe a quelle previste dal presente decreto. 3. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche; b) master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonche' lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di cui all'art. 3; c) laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonche' lo svolgimento documentabile, per almeno tre anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all'art. 3; d) svolgimento documentabile, per almeno sette anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all'art. 3. 4. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le societa' operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale e/o unita' locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; b) essere costituite nella forma di societa' di capitali; c) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; d) non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o piu' delle aree indicate dall'art. 3 ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalita' analoghe a quelle previste dal presente decreto. 5. Possono inoltre presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1: a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018; b) gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179ยป. 6. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 o 3, destinati allo svolgimento degli incarichi rilevanti agli effetti del presente decreto. 7. Ogni manager iscritto all'elenco di cui al presente articolo oppure indicato dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 potra' stipulare, nell'arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del presente decreto.