Art. 5 
 
                   Dissesto finanziario degli enti 
                  del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Entro novanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario,
anche avvalendosi, ai  sensi  degli  articoli  8  e  9,  dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della  Guardia
di finanza, effettua una verifica generale sulla  gestione  dell'ente
cui e' preposto. Laddove emergano  gravi  e  reiterate  irregolarita'
nella gestione  dei  bilanci,  anche  alla  luce  delle  osservazioni
formulate dal collegio sindacale o delle  pronunce  della  competente
sezione regionale della Corte  dei  conti,  ovvero  una  manifesta  e
reiterata  incapacita'  di  gestione,  il  Commissario  straordinario
propone al Commissario ad acta di disporre la gestione  straordinaria
dell'ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a
quello della gestione ordinaria, tutte le  entrate  di  competenza  e
tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018. 
  2.   Alla   gestione   straordinaria   provvede   un    Commissario
straordinario di  liquidazione  nominato  dal  Commissario  ad  acta,
d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fra  dirigenti  o
funzionari del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  di  altre
amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza,  dotati  di
idonea esperienza nel campo finanziario e contabile, ovvero  fra  gli
iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo  dei  dottori
commercialisti   e   nell'albo   dei   ragionieri.   Al   Commissario
straordinario di liquidazione si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo. 
  3. Con successivo decreto del Ministro della  salute,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
definito il compenso del Commissario straordinario  di  liquidazione,
il cui onere e' posto a carico della massa passiva dell'ente  per  il
quale sia stata disposta la gestione straordinaria ai sensi del comma
1. ((Restano comunque fermi i  limiti  di  cui  all'articolo  23-ter,
commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)) 
  4.  Per  la  gestione  straordinaria  si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni del  Titolo  VIII  della  Parte  II  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma in ogni  caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente  al
31 dicembre 2018, dell'articolo 248, commi 2, 3 e 4, e  dell'articolo
255, comma 12, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  5. E' data facolta' al Commissario ad acta  di  nominare  un  unico
Commissario straordinario di liquidazione per uno  o  piu'  enti  del
Servizio sanitario regionale che si trovino nelle condizioni  di  cui
al comma 1. 
  6. Entro trenta giorni dalla nomina, il  Commissario  straordinario
di liquidazione presenta al Commissario ad acta, che l'approva  entro
i  successivi  novanta  giorni,  il  piano  di   rientro   aziendale,
contenente la  ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria
dell'ente,  nonche'   l'indicazione   delle   coperture   finanziarie
necessarie per la  relativa  attuazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili. A  tali  fini  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposite
contabilita' speciali di tesoreria unica, ai  sensi  della  legge  29
ottobre 1984, n. 720, intestate alla gestione straordinaria di cui al
comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 23-ter, commi 1 e 2, del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'art.
          3. 
              Il Titolo VIII della Parte II del  decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267   (Testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli enti locali)  reca  disposizioni  in
          materia di «Enti locali deficitari o dissestati». 
              - Si riporta il testo dell'art. 248, commi 2,3 e 4  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.  248  (Conseguenze   della   dichiarazione   di
          dissesto). - (Omissis). 
              2. Dalla data della dichiarazione di  dissesto  e  sino
          all'approvazione del rendiconto di  cui  all'art.  256  non
          possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
          confronti  dell'ente  per  i  debiti  che  rientrano  nella
          competenza dell'organo straordinario  di  liquidazione.  Le
          procedure esecutive pendenti alla data della  dichiarazione
          di  dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i  termini  per
          l'opposizione giudiziale da parte dell'ente,  o  la  stessa
          benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate
          estinte d'ufficio dal giudice con inserimento  nella  massa
          passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
          e spese. 
              3.  I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo   la
          deliberazione dello stato di dissesto non vincolano  l'ente
          ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
          fini dell'ente e le finalita' di legge. 
              4. Dalla data della deliberazione di  dissesto  e  sino
          all'approvazione del  rendiconto  di  cui  all'art.  256  i
          debiti  insoluti  a  tale  data  e  le  somme  dovute   per
          anticipazioni di cassa  gia'  erogate  non  producono  piu'
          interessi ne'  sono  soggetti  a  rivalutazione  monetaria.
          Uguale disciplina  si  applica  ai  crediti  nei  confronti
          dell'ente  che  rientrano  nella   competenza   dell'organo
          straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
          loro liquidita' ed esigibilita'.». 
              - La legge 29 ottobre 1984, n.  720  reca  «Istituzione
          del sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi
          pubblici».