(( Art. 5 bis 
 
Modifiche all'articolo 24-ter  del  testo  unico  delle  imposte  sui
  redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
  dicembre 1986, n. 917 
 
  1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi  delle  persone
fisiche  titolari  di  redditi  da  pensione  di  fonte  estera   che
trasferiscono la propria  residenza  fiscale  nel  Mezzogiorno,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «percepiti  da  fonte  estera  o»  sono
soppresse; 
    b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente:
«nove»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei
periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione  non   si
producono  laddove  sia  accertata  l'insussistenza   dei   requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero  cessano  al  venir  meno  dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione  cessano,  altresi',  in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di  cui
al comma 1  nella  misura  e  nel  termine  previsti,  salvo  che  il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del  pagamento  del  saldo  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.  Resta  fermo  il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca  o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»; 
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente  articolo».
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