Art. 5 Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino: a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attivita' della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare: 1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie; 2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014. 2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e l'entita' dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre societa' entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3. 3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.