Art. 5. Confronto 1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo' anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto: a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilita' delle Universita', delle Aziende ospedaliero universitarie e degli Enti di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 (Retribuzione di posizione dei dirigenti e graduazione degli uffici), comma 5; b) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di dirigenti scolastici ed Afam, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 commi 3 e 4 del CCNL 11 aprile 2006 come sostituiti dall'art. 6 del CCNL 15 luglio 2010; c) i criteri generali delle procedure di valutazione della performance dei dirigenti; d) le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle concernenti lo stress lavoro correlato; e) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attivita' formative e di aggiornamento; g) i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali. 4. Il confronto di cui al comma 3 si svolge: a) in sede MIUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica; b) presso ciascuna amministrazione, per i dirigenti delle altre amministrazioni destinatarie del presente CCNL. 5. Con riferimento ai soli dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative, il confronto si svolge a livello di Direzione scolastica regionale sui criteri generali per il conferimento degli incarichi di reggenza.