(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                              Confronto 
 
    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art.  6,  comma  2,  di  esprimere  valutazioni  esaustive  e  di
partecipare  costruttivamente  alla  definizione  delle  misure   che
l'amministrazione intende adottare. 
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
di cui  al  comma  1  degli  elementi  conoscitivi  sulle  misure  da
adottare, con le modalita' previste per la  informazione.  A  seguito
della trasmissione delle  informazioni,  amministrazione  e  soggetti
sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il
confronto  e'  richiesto  da  questi  ultimi,  anche   singolarmente.
L'incontro   puo'   anche   essere   proposto    dall'amministrazione
contestualmente all'invio dell'informazione. Il  periodo  durante  il
quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore  a  quindici
giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e
delle posizioni emerse. 
    3. Sono oggetto di confronto: 
      a) i criteri per la graduazione delle  posizioni  dirigenziali,
correlate  alle  funzioni  e  alle  connesse  responsabilita'   delle
Universita', delle Aziende ospedaliero universitarie e degli Enti  di
ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  48  (Retribuzione
di posizione dei dirigenti e graduazione degli uffici), comma 5; 
      b) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di
dirigenti  scolastici  ed  Afam,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 12 commi 3 e 4 del CCNL  11  aprile  2006  come  sostituiti
dall'art. 6 del CCNL 15 luglio 2010; 
      c) i criteri generali  delle  procedure  di  valutazione  della
performance dei dirigenti; 
      d)  le  linee  di  indirizzo   e   i   criteri   generali   per
l'individuazione delle misure concernenti la salute  e  la  sicurezza
nei luoghi di lavoro,  ivi  comprese  quelle  concernenti  lo  stress
lavoro correlato; 
      e) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il  ricorso  alla
risoluzione consensuale; 
      f) le linee generali di riferimento per  la  pianificazione  di
attivita' formative e di aggiornamento; 
      g) i criteri  generali  per  il  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali. 
    4. Il confronto di cui al comma 3 si svolge: 
      a) in sede MIUR, a livello nazionale,  per  i  dirigenti  delle
Istituzioni scolastiche ed educative  e  delle  Istituzioni  di  Alta
formazione artistica, musicale e coreutica; 
      b) presso ciascuna amministrazione, per i dirigenti delle altre
amministrazioni destinatarie del presente CCNL. 
    5.  Con  riferimento  ai   soli   dirigenti   delle   Istituzioni
scolastiche ed  educative,  il  confronto  si  svolge  a  livello  di
Direzione  scolastica  regionale  sui   criteri   generali   per   il
conferimento degli incarichi di reggenza.