Art. 5 Riconoscimento del credito d'imposta 1. Entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui e' riconosciuto il credito medesimo, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti di cui all'art. 3, comma 3. Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente, il suddetto elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 7, comma 4. 2. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso l'elenco di cui al comma 1 e' formato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.