Art. 5 Validita' degli identificativi univoci e disattivazione 1. Gli identificativi univoci generati dall'emittente di identificativi possono essere utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati, come previsto dagli articoli 6 e 10, entro un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui l'operatore economico riceve gli identificativi univoci. Dopo tale periodo la validita' degli identificativi univoci decade e gli operatori economici si assicurano che non siano piu' utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati. 2. Il sistema di repertori garantisce che gli identificativi univoci che non sono stati utilizzati entro il periodo di sei mesi di cui al comma 1 siano automaticamente disattivati. 3. In qualsiasi momento i fabbricanti e gli importatori possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione al pertinente repertorio primario. Gli altri operatori economici possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione tramite il router. La richiesta di disattivazione e' introdotta per via elettronica, in conformita' all'art. 36, e contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3, del regolamento di esecuzione nel formato ivi indicato. La disattivazione non interferisce con l'integrita' delle informazioni gia' archiviate in relazione all'identificativo univoco.