Art. 5 
 
       Validita' degli identificativi univoci e disattivazione 
 
  1.  Gli   identificativi   univoci   generati   dall'emittente   di
identificativi   possono   essere   utilizzati   per   contrassegnare
confezioni unitarie  o  imballaggi  aggregati,  come  previsto  dagli
articoli 6 e 10, entro un periodo massimo di sei mesi dalla  data  in
cui l'operatore economico riceve  gli  identificativi  univoci.  Dopo
tale periodo la validita' degli identificativi univoci decade  e  gli
operatori economici si assicurano che non siano piu'  utilizzati  per
contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati. 
  2. Il  sistema  di  repertori  garantisce  che  gli  identificativi
univoci che non sono stati utilizzati entro il periodo di sei mesi di
cui al comma 1 siano automaticamente disattivati. 
  3. In qualsiasi momento i fabbricanti  e  gli  importatori  possono
ottenere la  disattivazione  degli  identificativi  univoci  mediante
l'invio di una richiesta di disattivazione al  pertinente  repertorio
primario.  Gli  altri  operatori  economici   possono   ottenere   la
disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio  di  una
richiesta di  disattivazione  tramite  il  router.  La  richiesta  di
disattivazione e' introdotta  per  via  elettronica,  in  conformita'
all'art. 36, e contiene  le  informazioni  di  cui  all'allegato  II,
capitolo II, sezione 2, punto 2.3, del regolamento di esecuzione  nel
formato  ivi  indicato.  La  disattivazione  non   interferisce   con
l'integrita'  delle  informazioni  gia'   archiviate   in   relazione
all'identificativo univoco.