Art. 5. Procedimento per l'accesso 1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. 3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. Se il richiedente ha specificamente indicato i documenti cui intende accedere, il responsabile del procedimento di accesso, di cui all'art. 4, puo' trasmettere tali documenti, unitamente alla comunicazione di accoglimento, con mezzi idonei a comprovarne la ricezione. 4. Fatta comunque salva l'applicazione delle norme penali, e' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da questo incaricata, sulla base di apposite e valide deleghe, in cui sono specificate le generalita', che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 6. La visione dei documenti e' gratuita. La loro riproduzione e' gratuita solo se se ne richieda una copia e questa sia composta da un numero di pagine inferiore a cento. Diversamente, e' dovuto dal richiedente l'intero importo corrispondente al mero costo di riproduzione. Su richiesta, le copie possono essere autenticate senza ulteriori oneri per il richiedente.