Art. 5 1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° febbraio 2020, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario. 2. La gara di cui al comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica sono, altresi', conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.