Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di appassimento delle uve, di ammostamento, di vinificazione, di presa di spuma, per la produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione cosi' come delimitata dal precedente art. 3. 2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della Regione Piemonte. Limitatamente alle tipologie Brachetto d'Acqui o Acqui spumante con tenore zuccherino da extrabrut a demisec le operazioni di presa di spuma possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Val d'Aosta, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. 3. Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale l'imbottigliamento od il condizionamento deve aver luogo nella zona di produzione di cui ai commi 1 e 2, per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale. 4. La resa massima dell'uva in vino non dovra' essere superiore a: +-------------------+--------------------------+--------------------+ | | | Produzione max di | | Vini | Resa uva/vino | vino litri | +-------------------+--------------------------+--------------------+ |Brachetto d'Acqui o| | | | Acqui | 70% | 5.600 | +-------------------+--------------------------+--------------------+ |Brachetto d'Acqui o| | | | Acqui spumante | 70% | 5.600 | +-------------------+--------------------------+--------------------+ |Brachetto d'Acqui o| | | | Acqui passito | 45% | 3.600 | +-------------------+--------------------------+--------------------+ Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per le tipologie «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Le stesse condizioni valgono per la tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito qualora la resa superi il 45% ma non il 50%. 5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 8 t/ha, o da uve bloccate nell'ambito della resa massima stabilita in seguito a/ai provvedimento/i della Regione Piemonte di cui al precedente art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma. 6. La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 8 t/ha o dei mosti bloccati nell'ambito della resa massima stabilita, alla certificazione a denominazione di origine controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti sopra descritti oppure la parte di essi non interessata da provvedimento, sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti. 7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 8. L'eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, deve essere ottenuto alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. 9. Le partite destinate alla spumantizzazione da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave od in bottiglia, devono essere ottenute da mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione. 9.1. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante non puo' avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia. 10. L'appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito puo' essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per la conservazione e l'appassimento. 11. E' vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» la gassificazione artificiale parziale o totale. 12. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.