Art. 5 Ufficio per l'indirizzo tecnologico 1. L'«Ufficio per l'indirizzo tecnologico» esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'elaborazione e l'evoluzione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali; da' attuazione alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale. L'Ufficio fornisce supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'esercizio delle funzioni attribuite, ai sensi dell'art. 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per le parti di propria competenza, nonche' per la partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea e agli incontri preparatori dei vertici istituzionali. 2. L'Ufficio si articola nel «Servizio per le tecnologie». Il Servizio definisce la strategia unitaria in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione e di modernizzazione del Paese, attuata principalmente attraverso le tecnologie digitali; cura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale. Il Servizio, per tutte le attivita' di competenza del Dipartimento, individua il fabbisogno, predispone i capitolati tecnici, valuta la fattibilita' e la congruita' dal punto di vista tecnico ed economico; provvede alla programmazione degli interventi connessi all'attuazione dei progetti; provvede al collaudo e alla verifica tecnica degli interventi di competenza, nonche' alla verifica della loro regolare esecuzione; cura il monitoraggio tecnico dello stato di avanzamento degli interventi.