Art. 5 
 
               Elenco speciale dei massofisioterapisti 
 
  1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge  26  febbraio
1999, n. 42, introdotto  dall'art.  1,  comma  537,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, presso gli  Ordini  dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione e della prevenzione e' istituito l'elenco speciale  ad
esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo e' stato conseguito
ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403. 
  2. Ai fini  dell'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  1,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6,  e
all'art. 2. 
  3. Per  la  tenuta  e  la  cancellazione  dall'elenco  speciale  ad
esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le  disposizioni  di
cui agli articoli 3 e 4. 
  4. I presidenti degli Ordini dei  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di
uno fino a un massimo di cinque rappresentanti  designati,  per  ogni
regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti. 
  5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non  comporta  di  per
se'  l'equipollenza  o  l'equivalenza   ai   titoli   necessari   per
l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1.