Art. 5 Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale 1. La piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale si compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, comma 4: a) sistema gestionale dei Patti per l'inclusione sociale; b) controlli anagrafici; c) progetti utili alla collettivita'. 2. Nella sezione di cui al comma 1, lettera a), sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), individuate puntualmente nell'allegato sub 2), per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate: a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con funzione di figura di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 («case manager»); b) convocazione dei beneficiari; c) analisi preliminare; d) quadro di analisi approfondito; e) patto di inclusione sociale; f) monitoraggio del patto. 3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i comuni, raccolgono le informazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale, approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 luglio 2019, dettagliate nell'allegato sub 3), integrando le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualita' di autonomi titolari. 4. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera a) della Piattaforma, in conformita' con quanto previsto nell'allegato 3, con le informazioni di seguito indicate: a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare; d) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da parte dei comuni stessi l'attuazione dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'art. 4, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. 5. Le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), sono trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza, con riferimento a singoli individui o nuclei familiari, nelle modalita' definite nell'allegato sub 3). 6. Nella sezione della Piattaforma di cui al comma 1, lettera b), sono messe a disposizione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e, nelle more del suo completamento, dei comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno. Ai fini della verifica del requisito di residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a disposizione dei diversi comuni in cui risulta aver riseduto il singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a disposizione dell'INPS per il tramite della Piattaforma, nelle modalita' definite nell'allegato sub 3). 7. La sezione di cui al comma 1, lettera c), contiene le informazioni sui progetti attivati dai comuni nelle forme e con le caratteristiche definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro sei mesi dalla data di conversione del decreto, sulla cui base verra' integrato il presente decreto. 8. Il trattamento dei dati effettuato mediante la Piattaforma e' articolato a livello di Ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali abilitati ad operare sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o piu' operatori, comunque identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere il ruolo di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di Amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari del Rdc. L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati dall'Amministratore avviene selettivamente con riferimento alle finalita' perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 9. 9. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico di attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il patto per l'inclusione sociale», testo allegato sub 3), parte integrante del presente atto. 10. Il Ministero mette a disposizione dei comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al comma 3, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualita' di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Gli Ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei Patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui al presente articolo, per il tramite del proprio Sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla Piattaforma e l'interoperabilita' dei sistemi secondo le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.