Art. 5 
 
                           Poteri e limiti 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  3. La Commissione ha facolta' di  acquisire,  anche  in  deroga  al
divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie
di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste  in  corso
presso l'autorita' giudiziaria o  altri  organi  inquirenti,  nonche'
copie di  atti  e  di  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste
parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere  le  copie  di
atti e documenti anche di propria iniziativa. 
  4.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 3 sono coperti da segreto. 
  5. La Commissione ha facolta' di acquisire, da parte degli organi e
degli uffici della pubblica  amministrazione,  copie  di  atti  e  di
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie
attinenti alle finalita' della presente inchiesta. 
  6. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute
necessarie di soggetti interni ed esterni  all'amministrazione  dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli  organi
a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno
di cui al comma 6 dell'art. 2  e'  stabilito  il  numero  massimo  di
collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione. 
  7.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti,
con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il
decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando
tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere
rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini
preliminari. 
  8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo
di segreto funzionale da parte di altre Commissioni  parlamentari  di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 
  9. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. 
  10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria,  nelle
audizioni a testimonianza davanti alla  Commissione,  per  i  segreti
professionale e bancario  si  applicano  le  norme  vigenti.  Per  il
segreto di Stato si applica quanto  previsto  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.