Art. 5
Poteri e limiti
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
3. La Commissione ha facolta' di acquisire, anche in deroga al
divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie
di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'
copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di
atti e documenti anche di propria iniziativa.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 3 sono coperti da segreto.
5. La Commissione ha facolta' di acquisire, da parte degli organi e
degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie
attinenti alle finalita' della presente inchiesta.
6. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute
necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi
a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno
di cui al comma 6 dell'art. 2 e' stabilito il numero massimo di
collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione.
7. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti,
con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il
decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo
di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso.
10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, nelle
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti
professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il
segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto
2007, n. 124.
11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.