Art. 5 
 
               Disposizioni per gli impianti esistenti 
 
  1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi
2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. 
  2. Agli impianti esistenti alla data  di  emanazione  del  presente
decreto e  di  portata  termica  superiore  a  116  kW,  approvati  o
autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco in base alla  previgente  normativa,  non  e'  richiesto  alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di  portata  termica,  purche'
non superiore al 20%  di  quella  gia'  approvata  od  autorizzata  e
purche' realizzata una sola volta. 
  3. Agli impianti esistenti alla data  di  emanazione  del  presente
decreto e di portata termica superiore a 35  kW  e  fino  a  116  kW,
realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso  di  aumento  di  portata  termica,
purche' non superiore al 20% di quella esistente e purche' realizzato
una sola volta e tale da non comportare il superamento della  portata
termica oltre i 116 kW. 
  4.  Successivi  aumenti  della  portata  termica  realizzati  negli
impianti di cui ai precedenti commi o  aumenti  realizzati  una  sola
volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti
o passaggi del tipo  di  alimentazione  al  combustibile  gassoso  in
impianti  di  portata  termica   superiore   a   35   kW   richiedono
l'adeguamento  alle  disposizioni  del  presente  decreto.   Per   le
attivita' soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  devono  essere  attivati  i
relativi procedimenti.