Art. 5 
 
      Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri 
               in caso di crisi di natura cibernetica 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  presenza  di  un
rischio grave e imminente per la sicurezza  nazionale  connesso  alla
vulnerabilita' di reti, (( sistemi informativi e servizi informatici,
su deliberazione del  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza
della Repubblica )), puo' comunque disporre, ove indispensabile e per
il tempo strettamente necessario alla  eliminazione  dello  specifico
fattore di rischio o alla sua mitigazione,  secondo  un  criterio  di
proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu'
apparati  o  prodotti  impiegati  nelle  reti,  nei  sistemi  o   per
l'espletamento dei servizi interessati. 
  (( 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  entro
trenta  giorni  il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1 )).