Art. 5 
 
Organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
                        territorio e del mare 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero  si  articola
in dipartimenti disciplinati ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del
presente  decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere
superiore  a  due,  in  riferimento  alle  aree  funzionali  definite
all'articolo  35  del  presente  decreto.».  Al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti  dalla  presente
disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti
di funzione dirigenziale di  livello  non  generale  equivalente  sul
piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale  del  Ministero
e' rideterminata nel numero massimo di  dieci  posizioni  di  livello
generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento  agli  adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto il regolamento di organizzazione, ivi  incluso  quello  degli
uffici  di  diretta  collaborazione,  puo'  essere  adottato  con  le
modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto
          legislativo   30   luglio   1999,    n.    300,    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo  1997,  n.  59)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999,  n.  203,  S.O.,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e  5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite all'art. 35 del presente  decreto.».  Al  fine  di
          assicurare  l'invarianza  finanziaria,  i  maggiori   oneri
          derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
          di livello non generale equivalente sul piano  finanziario.
          La  dotazione  organica  dirigenziale  del   Ministero   e'
          rideterminata nel numero  massimo  di  dieci  posizioni  di
          livello generale e quarantotto  posizioni  di  livello  non
          generale senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                2. Il  ministero  si  avvale  altresi'  degli  uffici
          territoriali del governo di cui all'art. 11. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto legge
          12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e  delle
          attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  12
          luglio 2018, n. 160, convertito dalla legge 9 agosto  2018,
          n. 97: 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.».