Art. 5 
 
     Illustrazione sulle modalita' di voto e presentazione liste 
 
  1. Nelle regioni interessate dalle  consultazioni  elettorali,  nel
periodo compreso tra la data di  entrata  in  vigore  della  presente
delibera e quella del termine di presentazione delle candidature,  la
RAI predispone e trasmette una scheda televisiva  e  radiofonica,  da
pubblicare anche sul proprio sito web,  nonche'  una  o  piu'  pagine
televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione  delle
candidature e le modalita' e gli spazi adibiti per la  sottoscrizione
delle liste. 
  2. Nelle regioni interessate dalle  consultazioni  elettorali,  nel
periodo compreso tra la scadenza del  termine  per  la  presentazione
delle candidature e la mezzanotte del secondo  giorno  precedente  la
data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede  televisive
e radiofoniche che illustrano  le  principali  caratteristiche  delle
consultazioni in oggetto,  con  particolare  riferimento  ai  sistemi
elettorali e alle modalita' di espressione del voto. 
  3. Nell'ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto  previste  per  gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili. 
  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e
tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni
che le renda fruibili alle persone non udenti. 
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione
on-line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a
essere  caricate  on-line  sui  principali  siti  di  video   sharing
gratuiti.