Art. 5 
 
                        Garanzia dello Stato 
 
  1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile
e a prima richiesta. 
  2. La garanzia copre il capitale e gli interessi. 
  3.  Il  valore  nominale  degli   strumenti   finanziari   di   cui
all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali  puo'  essere
prestata la garanzia dello Stato,  non  puo'  eccedere -  salvo  casi
debitamente giustificati - un terzo del valore nominale totale  degli
strumenti finanziari emessi dall'Emittente e garantiti dallo Stato ai
sensi dell'articolo 1. 
  4. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.