Art. 5 
 
      Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica 
 
  1.  Per  l'attuazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo  3,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  direttore  dell'Agenzia  per   l'Italia
Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  da  adottarsi  entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale  un  tavolo  tecnico
permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita': 
    a)  aggiornamento  delle  regole  tecniche  e   delle   modalita'
applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3; 
    b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse; 
    c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di
quelli riflessi per gli operatori economici; 
    d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di  definizione,  di
tutte  le  iniziative  legislative  ed  applicative  in  materia   di
fatturazione e appalti elettronici. 
  2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica  e'
composto  da  un  componente  indicato  dall'Agenzia   per   l'Italia
Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, due componenti  indicati  dall'Agenzia  delle  entrate,  tre
componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un   rappresentante   indicato
dall'Unione province italiane (UPI)  e  due  rappresentanti  indicati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 
  3. Per la partecipazione alle sedute e ai  lavori  del  tavolo  non
sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.