Art. 5 Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica 1. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita': a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalita' applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3; b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse; c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici; d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici. 2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e' composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.