Art. 5 
 
Introduzione dell'articolo 6-bis  al  decreto  del  Presidente  della
                 Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002,  n.
65, dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 6-bis. - 1. Il Comitato puo' articolarsi in gruppi di  lavoro
per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da
sottoporre al Comitato medesimo. 
  2. Per la partecipazione ai  lavori  dei  gruppi  si  applicano  le
previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.