Art. 5 Sportello telematico del diportista «STED» 1. Lo STED e' attivato, mediante collegamento telematico con il CED, presso: a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi; b) gli UMC; c) i raccomandatari abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) gli studi di consulenza, in possesso di autorizzazione in corso di validita' rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono: a) alle attivita' istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN; b) alle attivita' istruttorie finalizzate all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta' e degli altri atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione; d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; e) alle attivita' istruttorie finalizzate all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto; f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione; g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale; h) al rilascio della licenza di navigazione provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; i) alle attivita' istruttorie relative alla dichiarazione di armatore; l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria; m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate previa verifica, in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unita' da diporto. 4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso i quali e' attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno sede, l'apposito contrassegno, il cui modello e' riprodotto nell'allegato A.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 1 (Principi generali dell'attivita' amministrativa). - Omissis. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. Omissis.». - La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. - Si riporta l'art. 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto): «Art. 24 (Uso commerciale delle unita' da diporto). - 1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'art. 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attivita' che intende compiere e corredata da: a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa' esercente le attivita' commerciali di cui all'art. 2, comma 1, del codice, nonche' gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro; b) licenza di navigazione delle unita' interessate. Omissis.». - Si riporta l'art. 15, comma 4, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 15 (Iscrizione). - Omissis. 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.». - Si riporta l'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto). - Omissis. 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. Omissis.». - Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.». - Si riporta l'art. 32 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione temporanea). - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art. 31, comma 2, del presente codice. 2. ».