Art. 5 Prestazione dei servizi e delle attivita' da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. 2. La notifica alle autorita' competenti e' effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalita' previste dalle autorita' competenti. 3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'.