Art. 5 
 
              Norme in materia di rigenerazione urbana 
 
  1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del
consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio
edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto
patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di
demolizione e ricostruzione: 
    a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole "possono prevedere"  sono
sostituite dalla seguente: "introducono";  e  le  parole  "e  possono
dettare" sono sostituite dalla seguente: "nonche'"; 
    b) all'articolo 2-bis dello stesso decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio. 
      1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle
distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata
assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume
dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo.».