Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale 
 
  1.  All'articolo  624-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a sette anni»; 
    b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci  anni  e  della
multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle  seguenti:  «da
cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 624-bis del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  624-bis  (Furto  in  abitazione  e   furto   con
          strappo).  -  Chiunque  si  impossessa  della  cosa  mobile
          altrui, sottraendola a chi la detiene, al  fine  di  trarne
          profitto per se' o per altri, mediante introduzione  in  un
          edificio o in altro luogo destinato in tutto o in  parte  a
          privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la
          reclusione da quattro a sette anni e con la multa  da  euro
          927 a euro 1.500. 
              Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi  si
          impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi  la
          detiene, al fine di trarne profitto per se'  o  per  altri,
          strappandola di mano o di dosso alla persona. 
              La pena e' della reclusione da cinque a  dieci  anni  e
          della multa da euro 1.000 a  euro  2.500  se  il  reato  e'
          aggravato da una o  piu'  delle  circostanze  previste  nel
          primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o  piu'
          delle circostanze indicate all'articolo 61. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste
          dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti  con  una  o  piu'
          delle circostanze aggravanti di cui all'articolo  625,  non
          possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
          queste e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
          della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente   alle
          predette circostanze aggravanti.».