Art. 5 
 
Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo
  di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati  a  mezzo  di
  apparecchi vietati 
 
  1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-quaterdecies (Frode in  competizioni  sportive,  esercizio
abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo
di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei  reati
di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.  401,  si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
  a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
  b)  per  le  contravvenzioni,  la  sanzione   pecuniaria   fino   a
duecentosessanta quote. 
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel  comma  1,
lettera  a),  del  presente  articolo,  si  applicano   le   sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per  una  durata  non
inferiore a un anno».