Articolo 5 - Valutazione e gestione del rischio 1 Ciascuna Parte - se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e altre pertinenti organizzazioni - identifica, analizza e valuta i rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni pertinenti a stabilire procedure e regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra natura necessarie a tal fine.