Art. 5 
 
                   Procedure operative e modalita' 
                  per l'attuazione degli interventi 
 
  1. Se all'esito della  valutazione  di  rischio  le  concentrazioni
riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale  effettivo
e potenziale o con il tipo di allevamento su di  esso  praticato,  il
soggetto  responsabile   dell'inquinamento   deve   presentare   alle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del   presente
regolamento nonche' nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN,
anche al Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e
del  turismo  e  al  Ministero  della  salute,  le  risultanze  della
valutazione di rischio e il progetto operativo  degli  interventi  di
bonifica o di messa in sicurezza  e,  ove  necessario,  le  ulteriori
misure  di  riparazione  e  di  ripristino  ambientale,  al  fine  di
minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo
stato di contaminazione presente nel sito, in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'allegato  4,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento. Le suddette risultanze e il progetto  operativo
sono presentati entro novanta giorni dalla data  della  comunicazione
di cui all'articolo 3, comma 1. 
  2. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere  i
seguenti elementi: 
    a) una planimetria recante le  particelle  catastali  oggetto  di
intervento; 
    b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare; 
    c) la descrizione degli obiettivi  dell'intervento  di  riduzione
del rischio e modalita' di verifica degli stessi; 
    d)   l'indicazione   delle   limitazioni   sulle   tipologie   di
coltivazioni da adottare. 
  3.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  del   progetto   degli
interventi di cui al comma 1 la regione o, nel caso di aree ricadenti
nel perimetro dei SIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e  del  mare,  convoca  una  conferenza  di  servizi  per
l'approvazione  degli  interventi,  con  eventuali  prescrizioni   ed
integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto  sono
stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da  parte  del
soggetto responsabile. 
  4. Gli  eventuali  vincoli  e  restrizioni  all'utilizzo  dell'area
individuati all'esito della  valutazione  di  rischio  devono  essere
riportati nel certificato di destinazione urbanistica. 
  5. La conformita' degli interventi  attuati  rispetto  al  progetto
approvato e' certificata ai sensi dell'articolo  248,  comma  2,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il supporto tecnico di
ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 248, comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 248 (Controlli). - (Omissis). 
              2. Il completamento degli interventi  di  bonifica,  di
          messa in sicurezza  permanente  e  di  messa  in  sicurezza
          operativa, nonche' la conformita' degli stessi al  progetto
          approvato sono accertati dalla provincia mediante  apposita
          certificazione  sulla  base  di   una   relazione   tecnica
          predisposta  dall'Agenzia  regionale  per   la   protezione
          dell'ambiente territorialmente competente. 
              (Omissis).».