Art. 5 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; supporto alla gestione del contenzioso delle articolazioni periferiche; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attivita' di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni ed enti locali; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza. 2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva. 3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; b) Direzione generale per il personale scolastico; c) Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica; d) Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo. 4. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; b) ordinamenti dei percorsi liceali; c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni; d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente; f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale e innovazione didattica, in collaborazione con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica; l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi; m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee; n) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero; o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; p) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero; q) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonche' orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; r) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni; s) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; t) indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. 5. La Direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione; c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all'estero e alle iniziative scolastiche italiane all'estero; e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; g) programmazione dei percorsi di formazione iniziale del personale docente; h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; i) definizione degli organici e gestione delle procedure per la destinazione del personale alle scuole italiane e alle iniziative scolastiche italiane all'estero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 6. La Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente; b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilita', in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie; d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita', supporto alle attivita' del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, nonche' delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie; g) orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro; h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita'; i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della Direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole; l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano; n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino sull'istruzione scolastica; p) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica; q) individuazione delle priorita' in materia di edilizia scolastica; r) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica; s) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attivita' didattiche ed organizzative dei plessi scolastici; t) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita' organizzata; u) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica. 7. La Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo, che si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione del contenzioso del personale docente ed educativo, nonche' dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo; b) gestione del contenzioso del personale non docente, per provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo; c) definizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso, di competenza delle articolazioni territoriali; d) supporto alla gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; e) coordinamento informatizzato del contenzioso, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico; f) consulenza e supporto giuridico alle articolazioni periferiche territoriali nella gestione di questioni aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo; g) consulenza e supporto amministrativo alle articolazioni periferiche nella redazione di atti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo; h) formulazione di proposte di carattere amministrativo e normativo finalizzate a superare le eventuali criticita' emerse nella trattazione del contenzioso scolastico.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «Art. 137 (Competenze dello Stato). - (Omissis). 2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. - Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170.