Art. 5 Ufficio legislativo 1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato e, su questioni di particolare rilevanza, per il Ministero. 2. All'ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. 3. Il Capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'ufficio legislativo. I Vice Capo dell'ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero, in numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 9, comma 3. 4. I consiglieri giuridici di cui all'articolo 9, comma 3, si raccordano con il Capo dell'ufficio legislativo.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si vedano le note all'art. 3.