Art. 5 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'ufficio legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione
della attivita' normativa nelle materie di competenza del  Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini della  progettazione  normativa,
dei  competenti  dipartimenti   e   uffici   dirigenziali   generali,
garantendo la qualita'  del  linguaggio  normativo,  l'applicabilita'
delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della  fattibilita'
della  regolamentazione,  lo   snellimento   e   la   semplificazione
normativa;  esamina  i  provvedimenti  sottoposti  al  Consiglio  dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura,  in  particolare,
il raccordo permanente con l'attivita' normativa  del  Parlamento,  i
conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
le altre  amministrazioni  interessate,  anche  per  quanto  riguarda
l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la  legislazione
regionale;  cura  i  rapporti  di  natura  tecnico-giuridica  con  le
autorita' amministrative indipendenti, con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
la Conferenza unificata,  con  l'Avvocatura  dello  Stato  e  con  il
Consiglio  di  Stato;  sovrintende  al  contenzioso   internazionale,
comunitario,  costituzionale;  cura  gli  adempimenti   relativi   al
contenzioso  sugli  atti  del  Ministro  per  i  profili  di  propria
competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di
indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito  dato  agli  stessi;
svolge  attivita'  di  consulenza  giuridica  per  il  Ministro  e  i
sottosegretari di Stato e, su questioni di particolare rilevanza, per
il Ministero. 
  2.  All'ufficio  legislativo  e'  preposto  il  Capo   dell'ufficio
legislativo,  il  quale  e'  nominato  dal  Ministro  tra  magistrati
ordinari,  amministrativi  o  contabili,  avvocati  dello   Stato   e
consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche  amministrazioni,
nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e  avvocati
del libero foro iscritti al relativo  albo  professionale  da  almeno
quindici anni, in possesso di adeguata capacita'  ed  esperienza  nel
campo della consulenza giuridica e  legislativa  e  della  produzione
normativa. 
  3. Il Capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo
dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta
del  Capo  dell'ufficio  legislativo.  I   Vice   Capo   dell'ufficio
legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia  appartenenti
ai ruoli di cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, e  in  servizio  presso  gli
uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,
ovvero, in numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di  cui
all'articolo 9, comma 3. 
  4. I consiglieri giuridici di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  si
raccordano con il Capo dell'ufficio legislativo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti all'art. 23 del decreto legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si
          vedano le note all'art. 3.