Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari 1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Trasparenza degli investitori istituzionali). - 1. I fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli di cui all'articolo 20 aventi soggettivita' giuridica, osservano le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali. 2. La COVIP detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».