Art. 5 
 
 
               Disposizioni in materia di buoni pasto 
 
  1. Le  pubbliche  amministrazioni  che  hanno  sottoscritto  ordini
d'acquisto in attuazione  delle  convenzioni  per  la  fornitura  del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto  -  edizione  7  e
mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip
S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23  dicembre  1999,  n.
488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  per  i
lotti che sono stati oggetto di risoluzione  da  parte  della  Consip
S.p.A., richiedono ai propri dipendenti  la  restituzione  dei  buoni
pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto
di  valore  nominale  corrispondente,  acquistati  con  le  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
  2. Nell'ambito delle attivita' del Programma  di  razionalizzazione
degli acquisti nella pubblica amministrazione, la  Consip  S.p.A.  e'
autorizzata a gestire centralmente il recupero  dei  crediti  vantati
dalle amministrazioni nei confronti della societa' aggiudicataria dei
lotti  oggetto  di  risoluzione,  di  cui  al  comma  1,   attraverso
l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in  via
giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente  periodo,
la Consip S.p.A.  si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato.  Le  somme  recuperate  sono  versate  dalla   Consip   S.p.A.
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  alle
amministrazioni pubbliche interessate,  in  misura  pari  al  credito
residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme  recuperate  risultino
inferiori all'importo complessivo dei crediti  delle  amministrazioni
aderenti, la Consip S.p.A. provvede al  versamento  delle  stesse  in
favore di ciascuna amministrazione  in  proporzione  all'entita'  del
rispettivo credito. Le  singole  amministrazioni  attivano  ulteriori
procedimenti  per  il  recupero  del  credito   non   soddisfatto   e
dell'eventuale maggior danno. 
  3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela
dei  crediti  delle  pubbliche   amministrazioni   interessate,   per
l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni  di  euro
per  l'anno  2019.  L'utilizzo  del   fondo   e'   disposto,   previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in relazione alle esigenze presentate. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e'  aggiunto,  in
fine, il  seguente  periodo:  «I  predetti  accordi  devono  comunque
prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie  o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalla legislazione vigente, che le societa' emittenti sono  tenute  a
consegnare agli esercizi convenzionati». 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
l'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
apportate al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie
ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma  5  del  presente
articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese  bancarie
e le imprese assicurative o  le  loro  associazioni  rappresentative,
sono adottati gli schemi tipo delle  garanzie  fideiussorie  previste
dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  26  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2000)»: 
                «Art. 26 (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica.  Ove
          previsto nel bando di gara, le convenzioni  possono  essere
          stipulate con una o piu'  imprese  alle  stesse  condizioni
          contrattuali proposte dal miglior offerente. 
                2.  Il  parere  del  Consiglio  di  Stato,   previsto
          dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge  15  maggio
          1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al
          comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni  e
          ai relativi contratti stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
                3. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  ricorrere
          alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
                3-bis. I provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
                4. Nell'ambito di ciascuna  pubblica  amministrazione
          gli uffici preposti  al  controllo  di  gestione  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
                5. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  58  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2001)»: 
                «Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto
          previsto dall'art. 26, comma 3,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, per pubbliche  amministrazioni  si  intendono
          quelle definite  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato  art.
          26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi  informatici
          pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica,  ovvero  di
          altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
          devono indicare, anche al fine  di  tutelare  il  principio
          della libera concorrenza e  dell'apertura  dei  mercati,  i
          limiti massimi dei beni e dei servizi espressi  in  termini
          di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi'  il
          loro periodo di efficacia. 
                2. All'art. 26, comma  1,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato"
          sono inserite le  seguenti:  "anche  con  il  ricorso  alla
          locazione finanziaria". 
                3. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono  stabiliti  i  criteri  per  la  standardizzazione   e
          l'adeguamento  dei  sistemi   contabili   delle   pubbliche
          amministrazioni, anche attraverso strumenti  elettronici  e
          telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
          dei fabbisogni. 
                4. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono stabiliti i tempi e  le  modalita'  di  pagamento  dei
          corrispettivi relativi alle forniture  di  beni  e  servizi
          nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti. 
                5. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono definite le procedure di scelta del  contraente  e  le
          modalita' di utilizzazione degli strumenti  elettronici  ed
          informatici che le amministrazioni  aggiudicatrici  possono
          utilizzare ai fini dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,
          assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti,  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e  di  semplificazione
          della procedura. 
                6. Ai fini della razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni mobili  durevoli,  gli  stanziamenti  di
          conto  capitale  destinati  a  tale  scopo  possono  essere
          trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          autorizza  la  trasformazione  e  certifica   l'equivalenza
          dell'onere finanziario complessivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  144,  comma  5,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  «Codice
          dei contratti pubblici»,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 144 (Servizi di ristorazione). - Omissis. 
                5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita l'ANAC, sono  individuati  gli  esercizi
          presso i quali puo' essere erogato il servizio  sostitutivo
          di mensa reso a mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche
          dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati  tra
          le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari  degli
          esercizi  convenzionabili.  I   predetti   accordi   devono
          comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata  da
          imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
          di solvibilita' previsti dalla legislazione vigente, che le
          societa' emittenti sono tenute a consegnare  agli  esercizi
          convenzionati. 
                Omissis.». 
              Per il riferimento all'art. 17, comma 3,  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in Note all'art. 2. 
                
              Il regolamento del Ministero dello sviluppo economico 7
          giugno 2017, n. 122, recante «Disposizioni  in  materia  di
          servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'art.  144,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2017, n. 186.