Art. 5 
 
                    Dichiarazione di conformita' 
               e modalita' di detenzione dei campioni 
 
  1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'
attestato dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  redatta  al
termine del processo  produttivo  di  ciascun  lotto  utilizzando  il
modulo di cui all'Allegato  6  e  inviata  tramite  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  ovvero  con  una  delle  modalita'  di   cui
all'articolo  65  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
all'autorita'  competente  e  all'agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente. 
  2. Il produttore conserva, presso l'impianto di recupero  o  presso
la propria sede legale, la  suddetta  dichiarazione  di  conformita',
anche  in  formato  elettronico,  mettendola  a  disposizione   delle
autorita' di controllo che la richiedono. 
  3. Ai fini della verifica  di  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  3,  il  produttore  conserva  per  cinque  anni  presso
l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un  campione
di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di  cellulosa
ad alto o a  basso  contenuto  di  SAP,  prelevato,  al  termine  del
processo produttivo di ciascun lotto, in conformita'  rispettivamente
alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di  poliolefine  e
alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalita' di conservazione
del  campione  sono  tali  da  garantire  la  non  alterazione  delle
caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e
della cellulosa ad alto o a  basso  contenuto  di  SAP,  prelevate  e
idonee a consentire la ripetizione delle analisi. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.    82,     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica)  .  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante una delle  forme  di  cui
          all'articolo 20; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di  cui  all'articolo  64,  comma  2-novies,  nei
          limiti ivi previsti; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante  dal  proprio  domicilio  digitale  purche'  le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  Linee  guida,  e
          cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio  o
          in  un  suo  allegato.  In  tal   caso,   la   trasmissione
          costituisce  elezione  di  domicilio  speciale   ai   sensi
          dell'articolo 47 del Codice civile.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82».».