Art. 5 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1. L'Ufficio di Gabinetto  coadiuva  il  Capo  di  Gabinetto  nello
svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro. 
  2. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli  Uffici
di diretta collaborazione del Ministro, riferendone  al  medesimo,  e
assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro  ed  i
compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da
sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui
conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e  cura  i
rapporti con il  Segretariato  generale  e  con  le  altre  strutture
dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri  per  la
tutela del patrimonio culturale e  con  l'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di
concessione del patrocinio del Ministero. 
  3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da uno  o  due  Vice
Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 10.