Art. 5 Principi generali 1. Gli uffici di cui all'articolo 4 esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati. 2. I capi degli uffici di cui all'articolo 4 sono nominati dal Ministro tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo. 3. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da vice capi in numero non superiore a due. Nel caso di nomina di due vice capi, il capo dell'ufficio designa il vice capo con funzioni vicarie. 4. I vice capi sono nominati dal Ministro, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. 5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311. 6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.
Note all'art. 5: - Per l'articolo 18 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge 12 agosto 1962, n. 1311: «Art. 1. (Organico dell'ispettorato generale). - L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia e' posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed e' costituito: 1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale; 2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale; 3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi; 4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali. I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unita', con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale.».