ARTICOLO 5 Forma e Contenuto della Richiesta 1. La richiesta di assistenza e' formulata in originale e per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne. 2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica; (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6 paragrafo 3; (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che e' citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al successivo Articolo 10 paragrafo 3; (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' al successivo Articolo 14 paragrafo 5. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresi' contenere quanto segue: (a) le informazioni sull'identita' delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale; (b) le informazioni sull'identita' della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al procedimento, nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; (d) le informazioni sull'identita' e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni; (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare; (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare; (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza; (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto. 6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso i canali diplomatici dalle Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.