(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 5)
 
                             ARTICOLO 5 
 
                  Forma e Contenuto della Richiesta 
 
  1. La richiesta di assistenza  e'  formulata  in  originale  e  per
iscritto  e  deve  recare  la  firma  e  il   timbro   dell'Autorita'
richiedente in conformita' alle norme interne. 
  2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: 
       (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le
indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; 
       (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi  compresi
il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni  cagionati,
nonche' la loro qualificazione giuridica; 
       (c) l'indicazione delle  disposizioni  di  legge  applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla  pena  che  puo'  essere
inflitta; 
       (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; 
       (e) l'indicazione del termine  entro  il  quale  la  richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; 
       (f) l'indicazione delle persone che si chiede  di  autorizzare
ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita'  al
successivo Articolo 6 paragrafo 3; 
       (g) le informazioni sulle indennita' e sui  rimborsi  spese  a
cui ha diritto la persona che  e'  citata  a  comparire  nello  Stato
Richiedente  per  l'assunzione  di  una  prova,  in  conformita'   al
successivo Articolo 10 paragrafo 3; 
       (h) le informazioni necessarie per  l'assunzione  della  prova
mediante videoconferenza, in conformita' al  successivo  Articolo  14
paragrafo 5. 
  3. La  richiesta  di  assistenza,  per  quanto  necessario  e   ove
possibile, deve altresi' contenere quanto segue: 
       (a) le informazioni sull'identita' delle persone  soggette  ad
indagine o a procedimento penale; 
       (b)  le   informazioni   sull'identita'   della   persona   da
identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; 
       (c)  le  informazioni  sull'identita'  e  la  residenza  della
persona destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al
procedimento,  nonche'  il  modo  in  cui  la  notifica  deve  essere
eseguita; 
       (d) le informazioni sull'identita'  e  sulla  residenza  della
persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni; 
       (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o  della  cosa  da
ispezionare o esaminare; 
       (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo  da  perquisire  e
l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare; 
       (g) l'indicazione delle procedure particolari che si  desidera
vengano seguite nel dare esecuzione  alla  richiesta  e  le  relative
ragioni; 
       (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza; 
       (i)  qualsiasi  altra  informazione   che   possa   facilitare
l'esecuzione della richiesta. 
  4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto  della  richiesta
non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato,
ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 
  5. La richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e  la  documentazione
giustificativa  presentata  ai  sensi  del  presente  Articolo   sono
accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto. 
  6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso  i
canali diplomatici dalle Autorita'  Centrali  di  cui  al  precedente
Articolo 4,  puo'  essere  preliminarmente  inoltrata  con  mezzi  di
comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal
caso, la formale richiesta  deve  pervenire  entro  i  trenta  giorni
successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.